Associazione VIvaisti Forestali (AVIF)

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STATUTO

 

ART. 1

Costituzione

E’ costituita, ai sensi del Codice civile e del D.Lgs. n. 117/2017 (d’ora in avanti Codice del Terzo Settore) e successive modifiche, l’Associazione denominata: “ASSOCIAZIONE VIVAISTI FORESTALI Associazione di promozione sociale”, in sigla denominata. “A.VI.F. APS”, qui di seguito detta “Associazione”

L’Associazione si configura quale associazione di promozione sociale , ai sensi degli art. 35 e segg. del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo Settore

L’Associazione adotta la qualifica e l’acronimo Aps nella propria denominazione che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita negli atti, nella corrispondenza e in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.

L’utilizzo dell’acronimo APS è obbligatorio e subordinato all’iscrizione dell’associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore

  1. L’Associazione è disciplinata dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.

 

 

Art. 2 Sede

 

  1. L’Associazione ha sede legale nel Comune di CALTANISSETTA ( CL)– C/da Misteci snc – 93100
  2. Con delibera del Consiglio Direttivo potrà essere individuata e trasferita la sede legale, senza necessità di modifica statutaria, purchè all’interno del territorio
  3. Con delibera del Consiglio Direttivo possono essere inoltre istituite sedi operative dell’Associazione in Italia o all’estero.

 

Art. 3 Durata

 

La durata dell’Associazione è illimitata.

 

Art. 4 (Statuto)

 

L’associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell’ordinamento giuridico.

 

L’assemblea può deliberare l’eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

 

Art. 5 (Efficacia dello statuto)

 

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all’associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell’attività dell’associazione stessa.

 

ART. 6

(Interpretazione dello statuto)

 

Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell’articolo 12 delle preleggi al codice civile.

 

ART. 7

(Finalità e Attività)

 

L’associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

 

Biodiversità e salvaguardia in situ ed ex situ; Strategia globale per la conservazione delle piante; Specie aliene invasive;

Biodiversità forestale; Misure di incentivazione; Approccio ecosistemico;

Collaborazione con Università ed Enti di ricerca

 

La/e attività che si propone di svolgere, prevalentemente in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati è/sono:

educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell’attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;

interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

ricerca scientifica di particolare interesse sociale.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno in :

Individuazione delle “regioni di provenienza”, delle “aree omogenee di raccolta” e delle “aree di impiego”, attraverso una completa “zonizzazione ecologica” che permette di ridurre il rischio di inquinamento genetico;

Messa a punto di norme per ridurre la biodiversità nelle fasi di coltivazione; Creazione di una rete nazionale dei Centri per la Conservazione della Biodiversità;

Ristrutturazione del sistema vivaistico forestale che integri i vivai privati ormai poco produttivi ed inadeguati;

Formazione di personale adeguato a livello tecnico e gestionale dei vivai; Studio della variabilità genetica intraspecifica delle specie legnose indigene;

Analisi delle tecniche di coltivazione finalizzate alla conservazione della diversità genetica; Miglioramento genetico delle specie arboree indigene impiegate per scopi produttivi; Miglioramento delle tecniche di condizionamento dei semenzali;

Promuovere la conoscenza, l’importanza, la conservazione, l’uso corretto e la valorizzazione dei boschi pubblici e provati, anche attraverso pubblicazioni periodiche, manuali e monografie;

Nelle foreste Italiane avviare studi e ricerche selvicolturali a carattere innovativo e di pronta applicabilità nei risultati riguardanti la consistenza e le tipologie colturali dei boschi, il trattamento e la gestione dei popolamenti naturali e artificiali, la rinnovazione delle formazioni boschive, le utilizzazioni forestali, il censimento e la schedatura dei popolamenti autoctoni e significativi da iscrivere nel libro regionale dei “Boschi da seme”, la vivaistica forestale per specie endemiche e su basi ecologiche e genetiche, la prevenzione dei boschi dagli incendi, la ricostituzione di aree boscate degradate/distrutte dal fuoco o da calamità naturali, ecc.;

Diffondere la cultura dei boschi nelle funzioni elettive bioecologiche, di protezione, di produzione e di perpetuità e nei servizi necessari e complementari inerenti il paesaggio, la conservazione della biodiversità, ecc.;

Elevare il pensiero forestale sulla specificità e importanza delle formazioni boschive peculiari; Assimilare gli ambienti Italiani ove vegetano i tipi forestali esclusivi a vere e proprie oasi di rifugio di passate glaciazioni;

Attivare corsi di formazione finalizzati alla crescita e alla qualificazione professionale dei Dirigenti, Funzionari Tecnici e Operai Forestali, coniugando l’applicazione corretta degli interventi di taglio da eseguire nei boschi con l’uso razione di beni in definitivamente riproducibili;

Incentivare tramite soci esperti dell’Associazione la frequentazione escursionistica e la realizzazione di attività didattiche e ricreative nei siti forestali Italiani di eccellenza;

Collaborare con istituzioni pubbliche statali, regionali e provinciali e assumere iniziative finalizzate alla organizzazione e partecipazione in attività di ricerca incontri culturali, sviluppo del turismo sostenibile nelle aree forestali e nelle aree naturali protette;

avanzare al Comando Corpo Forestale e al Dipartimento dello Sviluppo Rurale e Territoriale del terrirorio Italiano, la disponibilità dell’Associazione per incarichi di consulenza a titolo gratuito e/o retribuito , quella di persone qualificate in essa iscritte, tra gli Esperti in Scienze Forestali e Ambientali, idonee ad essere inserite nella costituzione di Comitati tecnico-scientifici o Commissioni di studio o Gruppi di lavoro per 1) il censimento e la schedatura dei popolamenti forestali autoctoni e migliori edificati in tutto il territorio Italiano da includere nel libro Regionale Boschi da Seme (LRBS), 2) la redazione della Legge Forestale 3) le modifiche o integrazioni alle vigenti Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale (PMPF), 4) i necessari controlli (prima e dopo i nullaosta di taglio delle Autorità forestali regionali) in aree boscate da utilizzare o diradare, 5) la certificazione di materiale vivaistico di provenienza accertata e di qualità, 6) il recupero di vivai forestali abbandonati o dismessi 7) il riconoscimento di boschi Italiani gestiti in maniera corretta e sostenibile (PEFC), 8) la produzione di legname che ne deriva marchiato e commerciabile, 9) la stima del bilancio di carbonio nelle foreste Italiane;

aderire, se necessario e con accordi temporanei, all’Accademia Italiana di Scienze Forestali, alle Istituzioni scientifiche operanti in tutta Italia (Università, CRA, CNR), alla Federazione Regionale e agli Ordini Provinciali degli Agronomi e dei Forestali, agli Organismi Ambientali operanti (WWF, CAI, Legambiente, AIPIN,LIPU, UNESCO, Italia Nostra all’Associazione, alla Protezione Civile, all’Ordine dei Geologi e dei Biologi, all’Ufficio Scolastico Regionale in tutta Italia, al Dipartimento Turismo e Beni Culturali, ecc., per il coinvolgimento in azioni di pronto intervento, l’organizzazione e attuazione di convegni e giornate dimostrative in bosco, la redazione e stampa di riviste e monografie, la presentazione di schede e progetti di ricerca su tematiche selvicolturali e/o forestali

 

Italiane di attualità (a valenza anche nazionale o europea) e con finalità applicative nei risultati, attività di informazione diretta e di formazione/divulgazione/promozionale e di animazione culturale; dare pareri ad Organi delle Pubbliche Amministrazioni, a Società forestali, a Ditte boschive, a Imprese di lavorazione e di trasformazione del legno, su argomenti che formano oggetto della attività statutaria dell’Associazione;

predisporre al proprio interno ogni forma di volontariato per allargare la sfera di provenienza degli aderenti e contenere le spese di gestione, tramite: l’ideazione e la promozione e la gestione di iniziative, organizzare manifestazioni e mostre fotografiche, dare corso a pubblicazioni editoriali e attività formativa, approntare progetti di ricerca su tematiche siciliane, con riguardo alla “Gestione innovativa dei boschi“ e alle “Priorità forestali emergenti”, interfacciarsi e interagire, nei diversificati territori;

In funzione dell’obiettivo di pubblica utilità l’Associazione potrà, anche con finanziamenti:dare vita (di concerto con soggetti qualificati ed Enti accreditati) a iniziative culturali, trasmissioni televisive e corsi di formazione, a gestire seminari, convegni, mostre, tavole rotonde e dibattiti, ad approfondire ricerche e studi, ad istituire concorsi e borse di studio, a promuovere premi giornalistici e riconoscimenti a persone meritevoli, utilizzare tutte le risorse delle nuove tecnologie (siti web, etc.) per raggiungere lo scopo sociale, divulgare, anche con fini didattici, i risultati e i materiali derivanti dalle attività di ricerca poste in essere, attraverso iniziative permanenti di valore scientifico (mostre itineranti, allestimenti museali e simili), la stampa di volumi editoriali monografici, la pubblicazione di contributi su riviste specializzate, il trasferimento in pdf a mezzo computer di lavori significativi prodotti, la redazione di articoli di attualità su periodico dell’Associazione, centri culturali, di formazione, di ricerca, sviluppare nei territori siciliani attività di promozione divulgativa che si esplichino anche attraverso l’organizzazione di visite e itinerari guidati in qualsiasi tipo di realtà territoriale forestale e/o storico-naturalistica (musei, aree sperimentali, siti biologici e climatici, parchi naturali, ecc.), ovvero mediante l’allestimento di mostre su tematiche generali o di particolari aspetti e problemi connessi alla storia evolutiva delle foreste alla loro rappresentatività culturale, paesaggistico-ambientale e fotografica a livello nazionale, alla loro peculiarità e diversificazione in ambito provinciale e geografico, alla piaga degli incendi forestali, al conflitto bosco-pascolo, all’allestimento di libri, all’aspetto innovativo e importanza per il territorio Italiano del silvoturismo e dell’ecoturismo sostenibile, alle nuove forme di comunicazione;

promuovere attività di educazione e sensibilizzazione finalizzate alla conoscenza ed alla tutela del patrimonio artistico e culturale locale, effettuata anche mediante la collaborazione professionale dei docenti scolastici e la sensibilizzazione alla partecipazione ed allo svolgimento di manifestazioni culturali e ricreative;

curare e promuovere pubblicazioni, edizioni fonografiche, audiovisive, multimediali, materiale vario di interesse culturale, scientifico e storico;

progettare, promuovere e realizzare iniziative ed incontri socio-culturali e fieristici;

promuovere attività turistiche (organizzazione viaggi e servizi turistici) per la realizzazione delle attività dell’Associazione e limitatamente a temi relativi ai settori in cui essa opera; organizzazione e partecipazione ai corsi di formazione, stages, seminari, conferenze, convegni,

promozione di pubblicazioni specializzate, cura e pubblicazione di materiale di documentazione e di formazione anche tramite strumenti audiovisivi, coinvolgimento degli associati in progetti operativi di documentazione pubblica e studio, la promozione di indagini e ricerche nei settori detti anche mediante l’erogazione di premi e borse di studio;

organizzare corsi di formazione degli associati nelle materie in cui opera l’Associazione, anche finanziati con apposite Leggi nazionali e dell’Unione Europea.

collaborazioni con organismi nazionali ed internazionali, contatti con centri ed istituzioni che svolgono attività nelle materie di interesse dell’Associazione.

 

L’associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell’organo di amministrazione.

L’associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell’art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

L’associazione di promozione sociale opera in tutto il territorio nazionale.

 

ART. 8

(Ammissione)

 

Sono associati dell’associazione le persone fisiche , aziende vivaistiche e Aps che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

Possono aderire all’associazione altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del

minimo richiesto, l’associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all’Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

L’ammissione all’associazione è deliberata dall’Organo di amministrazione su domanda dell’interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d’interesse generale. La deliberazione è comunicata all’interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, l’organo di amministrazione comunica la decisione all’interessato entro 60 giorni, motivandola.

L’aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci l’assemblea in occasione della successiva convocazione.

L’ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

 

ART. 9

(Diritti e doveri degli associati)

 

Gli associati hanno pari diritti e doveri.

Hanno il diritto di

eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;

essere informati sulle attività dell’associazione e controllarne l’andamento; prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee,

esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 19;

votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista

denunziare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell’art. 29 del Codice del terzo settore;

 

e il dovere di:

rispettare il presente statuto e l’eventuale regolamento interno;

 

versare, se prevista, la quota associativa secondo l’importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall’organo competente.

 

 

ART. 10

(Volontario e attività di volontariato)

 

L’associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’associazione. L’attività dell’associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

 

 

ART. 11

(Perdita della qualifica di associato)

 

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L’associato può recedere dall’associazione mediante comunicazione scritta all’organo amministrativo.

L’associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall’associazione. L’esclusione è deliberata dall’assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell’interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all’associato.

L’associato può ricorrere all’autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

 

ART. 12

(Gli organi sociali)

 

Sono organi dell’associazione:

Assemblea degli associati Organo di amministrazione Presidente

Organo di controllo Organo di revisione

 

ART. 13

(L’assemblea )

 

L’assemblea è composta dagli associati dell’associazione, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale, ove prevista. E’ l’organo sovrano.

 

Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla all’avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

L’assemblea è presieduta dal Presidente dell’associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all’assemblea stessa.

E’ convocata almeno una volta all’anno dal Presidente dell’associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l’adunanza e contenente la data della riunione, l’orario, il luogo, l’ordine del giorno e l’eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail e per messaggi telefonici spedita/divulgata al recapito risultante dal libro degli associati e/o mediante avviso affisso nella sede dell’associazione.

L’Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando l’organo amministrativo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell’assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell’associazione.

Le riunioni si possono svolgere in qualsiasi sede, anche tramite video conferenza-

L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E’ straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell’associazione. E’ ordinaria in tutti gli altri casi.

 

Art. 14 Validità dell’Assemblea

 

  1. L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione; in sua mancanza l’Assemblea è presieduta dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi l’Assemblea nomina il proprio
  2. Spetta al Presidente dell’Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all’Assemblea.
  3. L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno degli associati. In seconda convocazione l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o
  4. Le deliberazioni dell’Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei voti. Nel conteggio dei voti non si tiene conto degli Per le deliberazioni riguardanti le modifiche statutarie dell’Associazione è necessaria la presenza della maggioranza degli associati ed il voto favorevole di almeno due terzi degli intervenuti in proprio e per delega. La trasformazione, la fusione, la scissione o lo scioglimento dell’Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo deve essere deliberato con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.
  5. Le deliberazioni dell’Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente dell’Assemblea e dal Ogni associato ha diritto di consultare i verbali delle riunioni redatti.

 

 

 

ART.15

(Compiti dell’Assemblea)

 

L’assemblea:

determina le linee generali programmatiche dell’attività dell’associazione; approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto; nomina e revoca i componenti degli organi sociali;

delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

delibera sulle modificazioni dell’atto costitutivo o dello statuto; approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;

delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione; delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

 

 

ART. 16

(Assemblea ordinaria)

 

L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L’assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

E’ ammessa l’espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

 

ART. 17

(Assemblea straordinaria)

 

L’assemblea straordinaria modifica lo statuto dell’associazione con la presenza di almeno 2/3 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno 2/3 degli associati.

 

ART. 18

(Organo di amministrazione)

 

L’organo di amministrazione governa l’associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato. L’organo di amministrazione è composto da un minimo di 3 ad un massimo di 7 membri eletti dall’assemblea tra le persone fisiche associate.

Dura in carica per n. 5 anni e i suoi componenti possono essere rieletti per n. 3 mandati quinquennali anche non consecutivi

Se vengono a mancare uno o più membri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto l’associato o gli associati che nell’ultima elezione assembleare seguivano nella graduatoria della votazione. In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all’atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l’Assemblea per nuove elezioni.

. Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno il Presidente e il Vice Presidente e assegna gli incarichi di Segretario e Tesoriere scegliendo anche quest’ultimi tra i propri membri. Se del caso, con esclusione della rappresentanza legale, potranno essere attribuiti fino a due incarichi ad una sola persona

 

L’organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui è composto da soli tre membri esso è validamente costituito quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Si applica l’articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l’articolo 2475-ter del codice civile.

L’organo di amministrazione compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell’assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

amministra l’associazione,

attua le deliberazioni dell’assemblea,

predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all’approvazione dell’assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,

predispone tutti gli elementi utili all’assemblea per la previsione e la programmazione economica dell’esercizio,

stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative, cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,

è responsabile degli adempimenti connessi all’iscrizione nel Runts, disciplina l’ammissione degli associati,

accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.

nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti delibera sull’esclusione degli associati;

 

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il presidente dell’associazione è il presidente dell’organo di amministrazione ed è nominato Organo di amministrazione assieme agli altri componenti dell’organo di amministrazione.

 

Art. 19 . Convocazione e validità del Consiglio Direttivo

 

  1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qual volta sia necessario e, comunque, almeno una volta per ogni esercizio per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e all’eventuale preventivo da presentare all’approvazione dell’Assemblea degli associati, oppure dietro domanda motivata di almeno due dei suoi membri, presentata al Presidente che la comunica a tutto il
  2. La convocazione è effettuata mediante comunicazione scritta da inviarsi almeno 8 giorni prima della data fissata per la L’avviso deve contenere il giorno, il luogo e l’ora, nonché l’elenco delle materie da trattare.
  3. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, oppure, in sua mancanza, dal Vice Presidente, ovvero, in mancanza di entrambi, dal componente più anziano di età. Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario dell’Associazione o in casi di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la

 

  1. Le riunioni del Consiglio sono validamente costituite quando vi intervenga la maggioranza dei suoi Le deliberazioni del Consiglio sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e le medesime dovranno risultare dal verbale della riunione, sottoscritte dal Presidente e dal Segretario. Ogni associato ha diritto di consultare i verbali delle riunioni del Consiglio direttivo.

 

ART. 20

(Il Presidente)

 

Il presidente dall’organo di amministrazione al proprio interno a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l’associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l’esterno.

 

Il presidente dura in carica quanto l’organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall’assemblea.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l’assemblea per l’elezione del nuovo presidente e dell’organo di amministrazione.

Il presidente convoca e presiede l’Assemblea e l’organo di amministrazione, svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all’organo di amministrazione in merito all’attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni.

Il Presidente in particolare:

  1. è delegato a compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione dell’Associazione e in particolare aprire conti correnti bancari e postali e operare sugli stessi; compiere ordinarie operazioni finanziarie e bancarie; eseguire incassi di qualsiasi natura da qualsiasi ufficio, ente, persona fisica e giuridica, rilasciando quietanze; effettuare pagamenti di qualsiasi natura, ivi inclusi i pagamenti di salari e stipendi ai

Per le operazioni bancarie e finanziarie il Consiglio Direttivo può richiedere la firma abbinata di altro componente il Consiglio, diverso dal Tesoriere

 

  • Al Presidente compete la tenuta dei rapporti con gli Enti e le Istituzioni pubbliche e private presenti nel territorio ove sono presenti la sede legale e/o le sedi
  1. In caso di urgenza motivata può adottare, altresì, provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, con l’obbligo di riferirne allo stesso nella prima riunione
  2. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento, in tutte le funzioni allo stesso attribuite, senza che sia necessaria alcuna comunicazione scritta e nel rispetto della legge.

 

Art. 21 Il Segretario ed il Tesoriere

 

  1. Il Segretario ed il Tesoriere affiancano il Presidente nello svolgimento delle sue
  2. Al Segretario compete:

la redazione dei verbali delle sedute dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo. curare la tempestività delle convocazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo;

la redazione dei libri verbali nonché del libro degli associati e del registro dei volontari.

  1. Al Tesoriere spetta il compito di: tenere ed aggiornare i libri contabili; predisporre il bilancio dell’Associazione.

 

 

ART. 22

(Organo di controllo)

 

L’organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall’art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

L’organo di controllo:

vigila sull’osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;

vigila sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento

esercita compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all’articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/17 all’art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro.

Il componente dell’organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

 

 

ART. 23

(Organo di Revisione legale dei conti)

 

E’ nominato nei casi e nei modi previsti dall’art. 31 del D. Lgs 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

 

 

Art. 24 (Libri sociali)

L’associazione ha l’obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

  1. il libro degli associati fondatori , Effettivi e aderenti e’ tenuto a cura dell’organo di amministrazione;
  2. il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
  3. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo di amministrazione, dell’organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell’organo a cui si riferiscono;
  4. il registro dei volontari, tenuto a cura dell’organo di

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell’ente, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata all’organo di amministrazione

 

 

ART. 25

(Risorse economiche)

 

Le risorse economiche dell’associazione sono costituite da: quote associative;

contributi pubblici e privati;

 

donazioni e lasciti testamentari; rendite patrimoniali;

attività di raccolta fondi; rimborsi da convenzioni;

proventi da cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, realizzabili fino all’operatività del Runts.

ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

 

ART. 26

(I beni)

 

I beni dell’associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall’associazione, e sono ad essa intestati.

 

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell’associazione sono elencati nell’inventario, che è depositato presso la sede dell’associazione e può essere consultato dagli associati.

 

 

ART. 27

(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

 

L’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell’art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l’obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità previste.

 

 

ART. 28

(Bilancio)

 

Il bilancio di esercizio dell’associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E’ redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l’andamento economico e finanziario

dell’associazione.

 

Il bilancio è predisposto dall’organo di amministrazione e viene approvato dall’assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

 

ART. 29

(Bilancio sociale)

 

E’ redatto nei casi e modi previsti dall’art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

 

 

ART. 30

(Convenzioni)

 

Le convenzioni tra l’associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall’organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell’associazione, quale suo legale rappresentante.

 

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell’associazione.

 

ART. 31

(Personale retribuito)

 

L’associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall’art. 36 del D. Lgs. 117/2017.

 

I rapporti tra l’associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall’associazione.

 

 

ART. 32

(Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari)

 

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell’art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

 

 

ART. 33

(Responsabilità dell’associazione)

 

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l’associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell’associazione.

 

 

ART. 34

(Assicurazione dell’associazione)

 

L’associazione di promozione sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell’associazione stessa.

 

 

ART. 35

(Devoluzione del patrimonio)

 

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall’art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

 

 

ART. 36

(Disposizioni finali)

 

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico.

 

 

 

ART. 37

(Norma transitoria)

 

Tutti gli adempimenti legati all’iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l’attuale disciplina, trovano applicazione all’operatività del Runts medesimo. A decorrere dal termine di cui all’art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l’interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell’art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.

L’acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l’iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.