AVIF – Associazione Vivaisti Forestali aps
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REGOLAMENTO DI SEZIONE |
Art.1
Ai sensi del’art.1 dello Statuto il Consiglio Direttivo Nazionale dell’Associazione A.VI.F aps associazione vivaisti forestali, allo scopo di rendere più efficace e funzionale l’attività dell’Associazione, per il perseguimento degli scopi e delle finalità statutarie, istituisce le Sezioni locali. Le Sezioni locali sono istituite con almeno Nr. 3/5 iscritti all’Associazione A.VI.F.aps soci in regola con il versamento delle loro quote, residenti e domiciliati tutti nello stesso ambito territoriale ove essi intendono costituire la Sezione, sentito il parere della Sezione entro il cui territorio la nuova Sezione si forma e quello del Consiglio regionale competente. La richiesta dev’essere corredata da un programma triennale di attività e da una carta geografica che illustri il perimetro del territorio della Sezione.
All’atto del riconoscimento il Consiglio direttivo nazionale dell’Associazione delimita il territorio di competenza della Sezione, che può tuttavia essere modificato a seguito della costituzione di nuove Sezioni. Ogni Sezione opera nel proprio ambito territoriale, in spirito di positiva collaborazione con le Sezioni confinanti. In particolare le Sezioni confinanti sono tenute a collaborare su materie di comune competenza geografica, ed a portare eventuali questioni di comune competenza e controversie in prima istanza all’attenzione del Consiglio regionale dell’Associazione.
Le Sezioni locali/Regionali perseguono le finalità e le linee programmatiche dell’A.VI.F aps nazionale operano nel quadro delle finalità indicate nell’art.3 dello Statuto dell’Associazione per realizzare localmente i fini statutari mediante l’attuazione di programmi annuali.
Art.2
Fanno parte della Sezione i soci che risiedono o sono domiciliati nell’ambito del territorio di competenza della Sezione stessa, eventualmente suddivisi in Gruppi di soci per località del territorio. La Sezione può costituire gruppi sul territorio che formano presidi per attuare a livello locale gli scopi statutari dell’Associazione, sotto il controllo del Consiglio direttivo della Sezione. Fanno inoltre parte della Sezione coloro che vi aderiscono in base all’art. 5, quarto capoverso dello Statuto. Un elenco aggiornato dei soci iscritti alla Sezione sarà tenuto a cura del Segretario ed una copia definitiva di esso dovrà essere rimessa alla Sede Centrale dell’Associazione entro il 31 dicembre di ogni anno. Delle iscrizioni pervenute direttamente alla Sede Centrale deve essere data notizia alla Sezione di competenza ai fini dell’accettazione.
Art.3
Gli organi della Sezione sono: l’Assemblea; il Consiglio direttivo; il Presidente.
Art.4
L’Assemblea è costituita da tutti i soci in regola col pagamento delle quote sociali entro il 31 dicembre dell’anno precedente; godono dell’elettorato attivo e passivo i nuovi soci la cui data di iscrizione precede di almeno sei mesi quella dell’Assemblea.
Essa è convocata ogni volta che il Consiglio direttivo lo ritenga opportuno e almeno una volta l’anno in sessione ordinaria entro il 15 febbraio, per l’approvazione della gestione finanziaria, per esaminare ed approvare l’attività della Sezione e discutere i programmi di azione futura e per eleggere, ove occorra, il Consiglio direttivo. Si riunisce in sessione straordinaria quando almeno un quinto dei soci facenti parti della Sezione ne faccia richiesta al Consiglio direttivo. La convocazione dell’Assemblea verrà effettuata almeno 15 giorni prima o con lettera o con inserzione sui quotidiani locali prescelti dal Consiglio direttivo o, qualora esista, nel bollettino della Sezione. Di ogni convocazione dovrà essere data notizia alla Sede Centrale.
Art.5
Il Consiglio Direttivo di Sezione è costituito da 3/5 membri, fra i Soci iscritti alla Sezione stessa. Il numero (sempre dispari) dei Consiglieri da eleggere può essere stabilito dall’Assemblea.
I soci chiamati a far parte del Consiglio Direttivo di Sezione, con riferimento ai rispettivi ordini e/o Collegi e/o Associazioni professionali, debbono avere qualifiche professionali diverse, con un massimo di due aventi la stessa qualifica.
Art.6
L’elezione del Consiglio Direttivo di Sezione si svolge a scrutinio segreto, sulla base di una lista di candidature proposte dal Consiglio Direttivo uscente.
Per l’elezione dei membri del Consiglio Direttivo di Sezione non sono ammesse deleghe. Risultano eletti i candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti nominali sino al numero massimo di cinque consiglieri. In caso di parità di voti è eletto il socio che abbia maggiore anzianità di iscrizione.
I membri del Consiglio direttivo durano in carica 3 anni e sono rieleggibili.
I posti di Consiglieri, che si rendessero eventualmente vacanti, per qualsiasi causa, prima della scadenza del triennio, sono coperti dai soci che nell’elezione, hanno avuto il maggior numero di voti dopo gli eletti e durano in carica sino al termine del triennio.
Art.7
Il Consiglio è l’organo propulsore della Sezione, della quale predispone e sviluppa l’attività, provvedendo a quanto occorra per il suo funzionamento. Il Consiglio è convocato dal Presidente, e può essere convocato su richiesta di un terzo dei consiglieri. Il Consiglio Direttivo di Sezione si può riunire anche in via straordinaria, su invito del Presidente, tutte le volte che questioni di particolare urgenza o importanza lo richiedano. La convocazione straordinaria può essere richiesta per iscritto, specificando l’ordine del giorno, anche da almeno due Consiglieri.
Al termine di ogni anno il Consiglio elabora una relazione sull’attività della Sezione, mette a punto programmi annuali di attività, elabora il conto preventivo unitamente al conto consuntivo della gestione finanziaria i quali, dopo l’approvazione dell’Assemblea, vengono inviati alla Sede Centrale dell’Associazione entro il 15 febbraio dell’anno successivo,. In mancanza di tale adempimento interviene la Sede Centrale per acquisire i dati e le informazioni necessari a formulare il conto preventivo e consuntivo della Sezione, utile per elaborare il bilancio consuntivo nazionale, estrapolando i dati dai bilanci dell’anno precedente.
Art.8
Il Consiglio direttivo nomina nel proprio seno il Presidente ed almeno un Vice Presidente, il Tesoriere ed il Segretario della Sezione. Il Consiglio direttivo nomina il delegato Educazione Ambiente della Sezione. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento.
Al Segretario compete: la tenuta del libro soci, la compilazione dei verbali, la verifica della esecuzione delle delibere, la cura della corrispondenza e della documentazione. Al Tesoriere compete la redazione dei conti preventivo e consuntivo.
Art.9
Le riunioni del Consiglio Direttivo di Sezione sono validamente costituite quando sia presente la maggioranza dei suoi componenti. Per la validità delle delibere, si richiede la maggioranza dei votanti. Di ogni seduta si compila un verbale, che viene approvato nella seduta successiva. Contro le delibere del Consiglio direttivo della Sezione è ammesso ricorso al Consiglio direttivo nazionale entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione
In ogni caso per conto dell’Associazione i componenti del Consiglio prestano la loro opera a titolo gratuito. Il mancato versamento della quota associativa comporta la decadenza dalle cariche sociali. Il consigliere che non partecipa a tre sedute successive senza darne giustificazione può essere dichiarato decaduto dall’incarico.
E’ incompatibile con la carica di consigliere l’assunzione di incarichi amministrativi pubblici in amministrazioni ed enti locali nel territorio di competenza della Sezione.
Art.10
Il Consiglio direttivo della Sezione delibera sulle richieste di ammissione di soci alla Sezione. In mancanza di risposta entro 30 giorni dalla presentazione della domanda, essa s’intende accolta.
Tutte le cariche sono a titolo gratuito e non possono dar diritto a emolumenti di sorta, Il Consiglio Direttivo di Sezione decide annualmente, sentito il Tesoriere ed i Revisori dei Conti, ed in base alla disponibilità finanziaria, i rimborsi spese per i viaggi e per altre attività per i membri del Consiglio, per l’attività del Presidente, per i membri dei gruppi di lavoro ed, in casi particolari, per i soci.
I documenti contabili e fiscali (fatture) devono essere intestati direttamente all’Associazione A.VI.F. Nazionale. I documenti di spesa (scontrini fiscali) non devono superare l’importo di € 50,00. Gli importi di spesa superiori a 50,00 devono essere giustificati con fatture.
Il Presidente e/o il Tesoriere devono inviare ogni tre mesi i documenti contabili alla Sede Centrale dell’associazione A.VI.F. aps, produrre la Prima Nota contabile con registrazione delle entrate e delle uscite e per quanto possibile l‘estratto conto bancario.
Eventuali conti correnti bancari o postali aperti presso le Sezioni Regionali A.VI.F.aps, devono essere autorizzati dal Direttivo dell’associazione A.VI.F.. il quale individuerà la persona delegata ad operare sullo stesso (il Presidente ed il Tesoriere a firma congiunta).
Art.11
Tutte le iniziative che si intendono svolgere nella Sezione Locale devono preventivamente essere valutate ed approvate dal Consiglio Direttivo Nazionale dell’Associazione A.VI.F. L’Associazione A.VI.F. non risponde pertanto di iniziative di cui non era a conoscenza o di cui non aveva dato espressa autorizzazione.
L’autorizzazione allo svolgimento delle iniziative può essere comunicata scritta o anche via e-mail ai responsabili delle Sezioni Locali.
Il Presidente dell’Associazione A.VI.F. può autorizzare direttamente solo iniziative con carattere di urgenza che prevedono movimentazioni finanziarie fino ad €.500,00, salvo portare in ratifica la decisione al successivo Consiglio Direttivo.
Art.12
La Sede Centrale dell’Associazione delega alla Sezione l’incarico di riscuotere per proprio conto le quote dei soci. Per il proprio funzionamento, le Sezioni sono autorizzate a trattenere sulle quote di cui sopra un’aliquota determinata dal Consiglio direttivo nazionale; esse possono anche richiedere un contributo speciale e volontario ai soci della Sezione. Possono, altresì, chiedere alla Sede Centrale, entro la scadenza da questa indicata per la presentazione annuale del conto preventivo, un contributo finanziario motivato per la realizzazione di progetti specifici.
Le Sezioni Locali contribuiscono alle spese per il funzionamento e per l’operatività della Sede Nazionale nella misura del 30% di ogni loro forma di raccolta fondi o contributi. Resta inteso che la restante parte delle quote associative dovranno essere accreditate sul c/c della sede Nazionale. All’atto dell’iscrizione il nuovo socio verserà la prima quota associativa.
Art. 13
In caso di gravi difformità nell’attività di una Sezione, rispetto alle linee dell’Associazione, il Consiglio Direttivo Nazionale invita la Sezione stessa a uniformarsi alle linee programmatiche e operative decise dall’Assemblea dei soci per tre volte. Il mancato rispetto di quanto sopra può comportare che il Presidente dell’A.VI.F. sospenda temporaneamente l’attività della Sezione convocando al più presto il Consiglio Direttivo Nazionale il quale può anche deliberare lo scioglimento della Sezione locale
Una Sezione può essere sciolta qualora sia verificata in essa da oltre un anno la mancanza del numero di soci. La Sede Centrale amministra il patrimonio della Sezione disciolta. I soci della Sezione disciolta, in mancanza di espressa intenzione di afferire alla Sede Centrale, vengono inseriti nella Sezione più vicina al loro territorio di residenza o domicilio.
Art.14
Per tutto quanto non previsto da presente Regolamento ha validità lo Statuto dell’Associazione.