REGOLAMENTO INTERNO DELL’ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
“ASSOCIAZIONE VIVAISTI FORESTALI APS”
Parte I
Gli associati
Articolo 1. – Domanda di adesione
L’aspirante associato dovrà presentare domanda di adesione in forma scritta, su un apposito
“modello di adesione” che sarà onere del consiglio direttivo predisporre ed approvare.
La domanda di adesione si intende perfezionata con la consegna del “modello di adesione”,
compilato in tutte le sue parti, ad uno dei membri del consiglio direttivo.
Qualora il consiglio direttivo non abbia approvato il “modello di adesione”, la domanda potrà essere presentata in forma libera, purché per iscritto.
La consegna può avvenire a mano o a mezzo posta, tramite raccomandata A/R, tramite mail.
Articolo 2. – Delibera sulla domanda di adesione
Il consiglio direttivo delibera sull’ammissione dei nuovi associati in forma disgiunta.
Ciascuno dei membri del consiglio direttivo può tuttavia richiedere che su una domanda di adesione si esprima l’intero consiglio direttivo, in forma collegiale.
La decisione di rigetto di una domanda di adesione deve essere sempre presa in forma collegiale.
Articolo 3. – Accettazione della domanda di adesione
L’accettazione della domanda di adesione è comunicata all’aspirante associato entro 30 giorni dalla presentazione della stessa, in forma libera.
In caso di mancata comunicazione da parte del consiglio direttivo, trascorsi 30 giorni dalla presentazione della domanda di adesione la stessa si intenderà accettata.
L’adesione del nuovo associato si perfeziona con il versamento della prima quota associativa, come previsto dall’articolo 6 del presente regolamento.
Sarà onere del consiglio direttivo provvedere all’iscrizione del nuovo associato nel libro degli associati, entro 15 giorni dal perfezionamento dell’adesione.
Articolo 4. – Rigetto della domanda di adesione
Il rigetto della domanda di adesione è comunicato all’aspirante associato entro 30 giorni dalla presentazione della stessa, in forma scritta, unitamente alle motivazioni che lo hanno determinato. La consegna può avvenire a mano o a mezzo posta, tramite raccomandata A/R.
Articolo 5. – Ricorso contro il rigetto della domanda di adesione
Contro il rigetto della domanda di adesione l’aspirante associato può presentare ricorso, entro
30 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente articolo 4.
Il ricorso dovrà essere inviato in forma scritta all’indirizzo dell’associazione, tramite raccomandata A/R.
Sul ricorso dovrà pronunciarsi l’assemblea degli associati, in occasione della sua successiva adunanza non ancora convocata. Sarà onere del Presidente provvedere ad inserire tale argomento nell’ordine del giorno, in sede di convocazione. All’assemblea che decide sul suo ricorso l’aspirante associato è ammesso a partecipare in qualità di uditore, e dev’essergli data occasione di spiegare le sue ragioni. Il voto sul ricorso è segreto.
Articolo 6. – Quota associativa
La quota associativa è fissata nella misura di 30,00 (trenta/00) euro annui per i soci effettivi, nella misura di 20,00 (venti/00) euro annui per i soci aderenti e volontari.
Gli associati dovranno versare tale quota ogni anno, in via anticipata, entro il 31 Marzo di ogni annualità.
I nuovi associati dovranno versare la quota associativa per il perfezionamento dell’adesione, a norma dell’articolo 3 del presente regolamento. Per i nuovi associati che presentano la domanda di iscrizione successivamente al 30 giugno di ogni anno, la quota associativa è ridotta del 50%. Articolo 7. – Morte dell’associato
In caso di morte l’associato decade, e sarà onere del consiglio direttivo provvedere alla sua cancellazione dal libro degli associati entro 15 giorni da quando avrà notizia del decesso.
La qualità di associato, così come la quota associativa versata, non può essere trasmessa agli eredi.
Articolo 8. – Recesso dell’associato
L’associato può recedere dall’associazione mediante comunicazione al consiglio direttivo, in forma libera. Sarà onere del consiglio direttivo provvedere alla cancellazione dell’associato receduto dal libro degli associati, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione del recesso. La volontà di recedere dall’associazione si intenderà comunque comunicata al consiglio direttivo in caso di mancato pagamento, oltre il termine previsto, della quota associativa annuale di cui al precedente articolo 6.
Articolo 9. – Esclusione dell’associato
Il consiglio direttivo può, qualora un associato contravvenga gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, deliberare la sua esclusione dall’associazione.
La delibera di esclusione deve essere assunta dal consiglio direttivo in modo collegiale, dopo aver ascoltato le ragioni dell’interessato.
Essa deve essere comunicata all’associato escluso in forma scritta, ed ha effetto dal momento in cui tale comunicazione è consegnata all’interessato.
La consegna può avvenire a mano o a mezzo posta, tramite raccomandata A/R.
Sarà onere del consiglio direttivo provvedere alla cancellazione dell’associato escluso dal libro degli associati entro 15 giorni dal momento in cui la delibera ha effetto.
Articolo 10. – Ricorso contro la delibera di esclusione
Contro la delibera di esclusione l’interessato può presentare ricorso, entro 30 giorni dalricevimento della comunicazione di cui al precedente articolo 9. Il ricorso dovrà essere inviato in forma scritta all’indirizzo dell’associazione, tramite raccomandata A/R. Sul ricorso dovrà pronunciarsi l’assemblea degli associati, in occasione della sua successiva adunanza non ancora convocata. Sarà onere del Presidente provvedere ad inserire tale argomento nell’ordine del giorno, in sede di convocazione. All’assemblea che decide sul suo ricorso, l’associato escluso è ammesso a partecipare in qualità di uditore, e dev’essergli data occasione di spiegare le sue ragioni. Il voto sul ricorso è segreto.
Parte II
Gli associati volontari
Articolo 11. – Associati volontari
Su richiesta del consiglio direttivo e dietro suo esplicito consenso, entrambi espressi in forma libera, un associato può qualificarsi come associato volontario.
Un associato volontario è un associato che presta la propria attività nei confronti dell’associazione in modo spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
In qualsiasi momento un associato volontario può ritirare la propria disponibilità, comunicandolo al consiglio direttivo. In tal caso perde la qualifica di associato volontario dal momento in cui effettua la comunicazione.
In qualsiasi momento il consiglio direttivo può revocare la qualifica di associato volontario comunicandolo all’interessato. In tal caso l’associato perde la qualifica di associato volontario dal momento in cui gli viene comunicata la revoca.
La perdita della qualifica di associato comporta anche la perdita della qualifica di associato volontario.
Il consiglio direttivo ha l’onere di aggiornare il registro dei volontari, iscrivendo i nuovi associati volontari e cancellando coloro che perdono tale qualifica entro 15 giorni da ciascuna variazione.
Articolo 12. – Divieto di remunerazione
La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’associazione.
L’attività dell’associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese sostenute e documentate per l’attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal consiglio direttivo. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.
Articolo 13. – Assicurazione degli associati volontari
E’ onere del consiglio direttivo provvedere aggiacché gli associati volontari siano assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso terzi, ai sensi dell’articolo 28 dello statuto e dell’articolo 18 del D.Lgs. 117/2017. Le spese di assicurazione sono a carico dell’associazione.
Parte III
Attività e beni dell’associazione
Articolo 14. – Attività dell’associazione
Tutti gli associati hanno diritto a partecipare a tutte le attività ed iniziative promosse dall’associazione, compatibilmente con il numero massimo di partecipanti stabilito dall’organizzatore. Per alcune attività l’associazione può richiedere il pagamento di una quota di partecipazione agli associati partecipanti.
Articolo 15. – Iniziative degli associati
Tutti gli associati possono proporre attività o iniziative da svolgersi nel contesto associativo. Le attività vanno proposte al consiglio direttivo che valuta la fattibilità e delibera se si tratti di iniziative legate al singolo associato o all’intera associazione (articoli 16 e 17). In entrambi i casi il consiglio direttivo può stanziare parte dei fondi dell’associazione per il finanziamento dell’iniziativa.
Articolo 16. – Iniziative legate al singolo Associato
Le iniziative che richiedono risorse (materiali o meno) limitate, o che riguardano solo una piccola parte degli associati sono considerate legate all’associato proponente (o ad un suo delegato). Queste iniziative rimangono nella piena responsabilità dell’associato stesso, che le gestisce come meglio crede. Il consiglio direttivo può comunque imporre determinati obblighi nella gestione nel caso all’iniziativa sia assegnato un contributo finanziario da parte dell’associazione o se l’iniziativa sia svolta con la spesa del nome dell’associazione.
Articolo 17. – Iniziative legate all’associazione
Le iniziative che richiedono un dispendio di risorse (materiali o meno) di maggiore entità, che riguardano la quasi totalità degli associati o la cui riuscita viene ritenuta essere assolutamente determinante per il buon nome dell’associazione sono considerate legate all’intera associazione. Queste iniziative sono responsabilità diretta dal consiglio direttivo che ne assume anche la gestione, coadiuvato eventualmente da associati specificatamente nominati.
Articolo 18. – Comitati
Il consiglio direttivo può istituire dei comitati informali, anche temporanei, che hanno lo scopo di coadiuvarlo nella gestione dell’associazione. I comitati non possono assumere iniziative che richiedano il dispendio di risorse (materiali o meno) dell’associazione. Possono tuttavia formulare proposte al consiglio direttivo. Tali comitati sono formati unicamente da associati e sono sempre presieduti da un membro del consiglio direttivo, che assume la responsabilità di coordinarli e di riferire al resto del consiglio direttivo circa le loro attività.
Articolo 19. – Beni dell’associazione
A tutti gli associati è garantito accesso ai beni dell’associazione. Il consiglio direttivo può porre delle limitazioni a questo diritto in un’ottica di salvaguardia dei beni stessi.
I beni mobili dell’associazione sono elencati in un apposito inventario, redato ed aggiornato dal consiglio direttivo. Tutti gli associati hanno diritto di consultare tale inventario.
Parte IV
L’assemblea degli associati
Articolo 20. – Convocazione dell’assemblea
L’assemblea degli associati dev’essere convocata almeno 15 giorni prima della data prevista per la prima convocazione. La comunicazione è effettuata mediante avviso scritto, e può avvenire a mezzo e-mail spedita al recapito risultante dal libro degli associati e/o mediante avviso affisso nella sede dell’associazione.
L’avviso di convocazione deve contenere la data, il luogo e l’ora della prima convocazione, la data, il luogo e l’ora dell’eventuale seconda convocazione e l’ordine del giorno dell’assemblea. Dev’esservi inoltre allegato ogni eventuale documento che si intenda sottoporre al vaglio assembleare.
L’assemblea degli associati può essere convocata dal Presidente, dal collegio dei probiviri, dall’organo di controllo o da tanti associati che rappresentino almeno un decimo degli associati. Il consiglio direttivo, a maggioranza assoluta dei propri membri, può richiedere al Presidente di convocare l’assemblea ogniqualvolta lo ritenga opportuno. Qualora il Presidente non vi provveda entro 30 giorni da tale richiesta, potrà provvedervi uno qualunque dei membri del consiglio direttivo.
L’assemblea degli associati deve essere comunque convocata dal Presidente almeno una volta
l’anno, in occasione dell’approvazione del bilancio di esercizio (articolo 59).
Articolo 21. – Partecipazione degli associati
Hanno diritto di partecipazione all’assemblea tutte le persone fisiche iscritte nel libro degli associati aggiornato al momento della convocazione ed in regola con il versamento della quota associativa.
Ciascun associato può delegare un altro associato a votare per suo conto in assemblea. Per farlo deve compilare un apposito modulo e consegnarlo al delegato, unitamente a copia del proprio documento di identità. Il delegato provvederà a sua volta a notificare la delega al Presidente all’inizio dell’assemblea (o al suo arrivo, qualora il delegato non fosse presente all’ora di inizio). Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati. Non possono essere delegati i membri del consiglio direttivo o i componenti dell’organo di controllo.
E’ ammessa anche la partecipazione a distanza, purché effettuata con mezzi idonei a rendere possibile il riconoscimento dell’associato, e solo se le disponibilità tecniche lo consentono.
Articolo 22. – Assemblea ordinaria
L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, in proprio o per delega, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.
L’assemblea ordinaria delibera a maggioranza dei voti dei presenti, in proprio o per delega.
Le votazioni dell’Assemblea avvengono normalmente per acclamazione o per alzata di mano. Ogni votazione può anche avvenire a scrutinio segreto nei casi previsti dallo statuto o dal presente regolamento.
Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i membri del consiglio direttivo non hanno diritto di voto.
Articolo 23. – Assemblea straordinaria
L’assemblea straordinaria è convocata per modificare lo statuto o per deliberare lo scioglimento dell’associazione.
L’assemblea straordinaria per la modifica dello statuto è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli associati, in proprio o per delega, anche in seconda convocazione, e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in proprio o per delega.
L’assemblea straordinaria per lo scioglimento dell’associazione delibera con il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati, in proprio o per delega.
Le votazioni dell’assemblea straordinaria avvengono per acclamazione o per alzata di mano.
Articolo 24. – Verbalizzazione dell’assemblea degli associati
L’assemblea degli associati viene verbalizzata a cura del Segretario o, in sua assenza, a cura di un segretario verbalizzante nominato dal Presidente.
Il Segretario, o in sua assenza il consiglio direttivo, ha l’obbligo di trascrivere il verbale nel libro delle adunanze e deliberazioni delle assemblee, unitamente a copia di ogni documento in corso di approvazione in tale assemblea. Tale trascrizione deve avvenire entro 15 giorni dallo svolgimento di ciascuna assemblea. Unitamente al libro delle adunanze e deliberazioni delle assemblee vanno conservati l’elenco delle presenze e le eventuali deleghe.
Parte V
Nomina e decadenza delle cariche sociali
Articolo 25. – Elezione del Presidente
Il Presidente è un membro del consiglio direttivo e viene eletto nella stessa assemblea degli associati indetta per la nomina degli altri membri del consiglio direttivo.
Il Presidente viene eletto tra coloro che si sono candidati alla carica da tutti gli associati con diritto di voto durante l’assemblea indetta per la nomina.
Il Presidente resta in carica per cinque anni, salvo i casi previsti dai successivi articoli 34, 35 e 37.
La votazione è a scrutinio segreto. Ogni votante può esprimere una preferenza, e risulta eletto il candidato con il maggior numero di voti. In caso di parità prevale il candidato più giovane. Possono candidarsi tutti gli associati maggiorenni eccetto Presidente e membri del consiglio direttivo uscenti se al termine del quinto mandato consecutivo. La candidatura può essere fatta di persona durante l’assemblea degli associati oppure tramite comunicazione scritta consegnata in precedenza al Presidente. La candidatura non è ritirabile e l’eventuale elezione non può essere rifiutata, fatto salvo il diritto alle dimissioni dalla carica. Il Presidente neo-eletto assume l’incarico a partire dalla prima seduta del nuovo consiglio direttivo.
Articolo 26. – Elezione del consiglio direttivo
Il consiglio direttivo è formato dal Presidente e da altri quattro membri, che vengono eletti tra coloro che si sono candidati alla carica da tutti gli associati con diritto di voto durante l’assemblea indetta per la nomina.
I membri del consiglio direttivo restano in carica per cinque anni, salvo i casi previsti al successivo articolo 35 e 37.
La votazione è a scrutinio segreto e avviene subito dopo l’elezione del Presidente. Ogni associato può esprimere due/quattro preferenze, e risultano eletti i due/quattro candidati che hanno ottenuto più preferenze. In caso di parità prevale il candidato più giovane. Possono candidarsi tutti gli associati maggiorenni ad eccezione del Presidente neo-eletto e del Presidente e dei membri del consiglio direttivo uscenti se al termine del terzo mandato consecutivo. La candidatura può essere fatta di persona durante l’assemblea oppure tramite comunicazione scritta consegnata in precedenza al Presidente. La candidatura non è ritirabile e l’eventuale elezione non può essere rifiutata, fatto salvo il diritto alle dimissioni dalla carica. I membri del consiglio direttivo neo- eletti assumono l’incarico a partire dalla prima seduta del nuovo consiglio direttivo.
Articolo 27. – Elezione del collegio dei probiviri
Qualora non sia nominato l’organo di controllo, l’assemblea degli associati che elegge il Presidente ed il consiglio direttivo può decidere di nominare anche un collegio dei probiviri, che resta in carica fintanto che resta in carica il consiglio direttivo nominato nella stessa assemblea, salvo non ricorrano i casi previsti dal successivo articolo 36 o non sorga l’obbligo di nominare un organo di controllo. Tale nomina è facoltativa, e sulla necessità o meno di procedere alla nomina delibera l’assemblea degli associati. E’ facoltà di qualunque associato proporre, nel corso dell’assemblea che elegge il consiglio direttivo, la nomina del collegio dei probiviri.
Il collegio dei probiviri è formato da tre membri, che vengono eletti tra coloro che si sono candidati alla carica da tutti gli associati con diritto di voto durante l’assemblea indetta per la nomina del consiglio direttivo.
La votazione è a scrutinio segreto e avviene subito dopo l’elezione del consiglio direttivo. Ogni associato può esprimere tre preferenze, e risultano eletti i tre candidati che hanno ottenuto più preferenze. In caso di parità prevale il candidato più giovane. Possono candidarsi tutti gli associati maggiorenni ad eccezione dei membri del consiglio direttivo neo-eletto. La candidatura può essere fatta di persona durante l’assemblea oppure tramite comunicazione scritta consegnata in precedenza al Presidente. La candidatura non è ritirabile e l’eventuale elezione non può essere rifiutata, fatto salvo il diritto alle dimissioni dalla carica. I membri del collegio dei probiviri neo-eletti assumono l’incarico a partire dalla prima seduta del nuovo collegio dei probiviri.
Articolo 28. – Mancanza di candidati.
Nel caso non vi sia alcuna candidatura per il ruolo di Presidente, oppure il numero di candidature per gli altri membri del consiglio direttivo sia inferiore a quattro, le eventuali elezioni già svolte sono dichiarate nulle e l’assemblea viene immediatamente sospesa. Il Presidente riconvoca l’assemblea per l’elezione del nuovo Presidente e del nuovo consiglio direttivo non prima di 30 e non oltre 60 giorni dalla prima assemblea. Se nuovamente non vi fosse un numero sufficiente di candidati, il Presidente deve provvedere con la massima celerità a convocare l’assemblea degli associati per deliberare sullo scioglimento dell’associazione.
Nel caso il numero di candidature per il collegio dei probiviri sia maggiore di zero ma inferiore a tre, si procede con l’elezione automatica di tutti i candidati. Nel caso non vi sia alcuna candidatura, il collegio dei probiviri non viene nominato.
Articolo 29. – Nomina dell’organo di controllo
L’assemblea degli associati provvede alla nomina dell’organo di controllo nei casi previsti dall’articolo 30 del D. Lgs.117/2017, o in ogni caso qualora la legge lo imponga.
Articolo 30. – Nomina dell’organo di revisione
L’assemblea degli associati provvede alla nomina dell’organo di revisione nei casi previsti dall’articolo 31 del D. Lgs.117/2017, o in ogni caso qualora la legge lo imponga.
Articolo 31. – Nomina del Vicepresidente
Il Presidente ha il dovere di nominare un Vicepresidente tra i membri del consiglio direttivo, che lo sostituisca in caso di assenza o impedimento.
In caso di dimissioni, decadenza o impedimento non temporaneo del Vicepresidente, il Presidente provvede a nominare un nuovo Vicepresidente tra i membri del consiglio direttivo.
Qualora il Presidente non provveda alla nomina, sarà Vicepresidente il più anziano tra gli altri membri del consiglio direttivo.
Il Presidente ha la facoltà di nominare un nuovo Vicepresidente revocando il precedente, comunicandolo al consiglio direttivo unito in riunione collegiale.
Il Vicepresidente non può rinunciare alla carica, ma decade automaticamente nei casi previsti dal successivo articolo 35.
Articolo 32. – Nomina del Segretario
Il Presidente ha la facoltà di nominare un Segretario tra i membri del consiglio direttivo, che ha il compito di redigere i verbali delle riunioni del consiglio direttivo e dell’assemblea degli associati.
Se il Segretario non viene nominato oppure in caso di sua assenza, a provvedere a queste funzioni sarà il Presidente stesso o un altro membro del consiglio direttivo designato dal Presidente, previo consenso.
In caso di dimissioni, decadenza o impedimento non temporaneo del Segretario, il Presidente può provvedere alla nomina di un nuovo Segretario tra i membri del consiglio direttivo.
Il Presidente ha la facoltà di nominare un nuovo Segretario revocando il precedente, comunicandolo al consiglio direttivo unito in riunione collegiale.
Il Segretario può inoltre rinunciare alla carica comunicandolo al Presidente, che può provvedere alla nomina di un nuovo Segretario.
Articolo 33. – Nomina del Tesoriere
Il Presidente ha la facoltà di nominare un Tesoriere tra i membri del consiglio direttivo, che ha il compito di custodire la cassa dell’associazione, gestirne le finanze, tenere la contabilità e provvedere alla redazione della bozza del bilancio di esercizio e del bilancio preventivo, coadiuvato dagli altri membri del consiglio direttivo.
Se il Tesoriere non viene nominato oppure in caso di sua assenza, a provvedere a queste funzioni sarà il Presidente stesso o un altro membro del consiglio direttivo designato dal Presidente, previo consenso.
In caso di dimissioni, decadenza o impedimento non temporaneo del Tesoriere, il Presidente può provvedere alla nomina di un nuovo Tesoriere tra i membri del consiglio direttivo.
Il Presidente ha la facoltà di nominare un nuovo Tesoriere revocando il precedente, comunicandolo al consiglio direttivo unito in riunione collegiale.
Il Tesoriere può inoltre rinunciare alla carica comunicandolo al Presidente, che può provvedere alla nomina di un nuovo Tesoriere.
Articolo 34. – Decadenza del Presidente
Il Presidente decade in caso di dimissioni o qualora perda la qualifica di associato.
Un Presidente che intenda dimettersi deve comunicare questa decisione al consiglio direttivo in regolare seduta, che ne prende atto e provvede ad informare gli associati con i mezzi che ritiene più idonei. Le dimissioni sono irrevocabili.
Il Presidente dimissionario decade anche dal ruolo di membro del consiglio direttivo.
Al Presidente decaduto subentra il Vicepresidente, che lo sostituisce in tutti i suoi compiti ed in tutte le sue funzioni fino al termine del suo mandato.
Articolo 35. – Decadenza dei membri del consiglio direttivo
I membri del consiglio direttivo decadono in caso di dimissioni o qualora perdano la qualifica di associati.
Un membro del consiglio direttivo che intenda dimettersi deve comunicare questa decisione al consiglio direttivo in regolare seduta, che ne prende atto e provvede ad informare gli associati con i mezzi che ritiene più idonei. Le dimissioni sono irrevocabili.
In caso di decadenza di tre o più membri del consiglio direttivo, sarà onere del Presidente provvedere con la massima celerità a convocare una nuova assemblea per l’elezione di un nuovo Presidente e di un nuovo consiglio direttivo.
In caso di decadenza di tutti i membri del consiglio direttivo, incluso il Presidente, tale assemblea potrà essere convocata anche su iniziativa del collegio dei probiviri, dell’organo di controllo o di tanti associati che rappresentino almeno un decimo degli associati.
Articolo 36. – Decadenza dei membri del collegio dei probiviri
I membri del collegio dei probiviri decadono in caso di dimissioni o qualora perdano la qualifica di associati. Il consiglio dei probiviri decade inoltre anche qualora sorga l’obbligo di nominare un organo di controllo.
Un membro del collegio dei probiviri che intenda dimettersi deve comunicare questa decisione agli altri membri del collegio dei probiviri ed al consiglio direttivo, che ne prende atto e provvede ad informare gli associati con i mezzi che ritiene più idonei. Le dimissioni sono irrevocabili.
In caso di decadenza di tutti i membri del consiglio dei probiviri, il consiglio si considera decaduto.
Articolo 37. – Sfiducia al consiglio direttivo
L’assemblea degli associati può deliberare la sfiducia al consiglio direttivo.
L’avviso di convocazione dell’assemblea che decide la sfiducia al consiglio direttivo deve contenere la mozione di sfiducia tra gli argomenti posti all’ordine del giorno.
La sfiducia è deliberata con assemblea ordinaria. Il Presidente ed il consiglio direttivo non hanno diritto di voto sulla mozione di sfiducia.
La mozione di sfiducia non può essere richiesta e messa al voto qualora l’assemblea degli associati abbia già deliberato sull’argomento nel corso del mandato dell’attuale consiglio direttivo.
Nel caso venga deliberata la sfiducia, tutti i membri del consiglio direttivo decadono, incluso il Presidente, così come decade il collegio dei probiviri, se nominato. Nella stessa assemblea che delibera la sfiducia al consiglio direttivo dovranno tenersi le elezioni per il nuovo Presidente, il nuovo consiglio direttivo ed eventualmente il nuovo collegio dei probiviri. Qualora vi sia mancanza di candidati per il nuovo Presidente o il nuovo consiglio direttivo (articolo 28) la mozione di sfiducia è nulla.
Parte VI
Il Presidente
Articolo 38. – Compiti del Presidente
Il Presidente convoca e presiede l’assemblea e il consiglio direttivo, svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al consiglio direttivo in merito all’attività compiuta.
Articolo 39. – Rappresentanza dell’associazione
La rappresentanza dell’associazione è attribuita unicamente al Presidente, ed il potere di rappresentanza che gli viene attribuito è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
Articolo 40. – Decisioni in caso di urgenza
Il Presidente può, nel solo caso di necessità urgente, prendere decisioni immediatamente esecutive su materie che sarebbero di competenza del consiglio direttivo o dell’assemblea e che non richiedano una maggioranza qualificata per essere approvate. In questo caso, l’organo competente deve essere convocato entro 90 giorni per ratificare la decisione del Presidente. In caso di mancata ratifica il Presidente decade immediatamente dalla carica e dal consiglio direttivo, ed il Vicepresidente ne assume le funzioni.
Articolo 41. – Convenzioni
Al Presidente, in qualità di legale rappresentante dell’associazione, spetta anche il compito di stipulare eventuali convenzioni tra l’associazione e le Amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 56 comma 1 del D.Lgs. 117/2017. Tali convenzioni devono essere in precedenza deliberate dal consiglio direttivo, che ne determina anche le modalità di attuazione.
Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell’associazione.
Parte VII
Il consiglio direttivo
Articolo 42. – Compiti del consiglio direttivo
Il consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per legge di pertinenza esclusiva dell’assemblea.
In particolare, tra gli altri compiti:
- amministra l’associazione;
- attua le deliberazioni dell’assemblea;
- predispone il bilancio di esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all’approvazione dell’assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
- predispone tutti gli elementi utili all’assemblea per la previsione e la programmazione economica dell’esercizio;
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- è responsabile degli adempimenti connessi all’iscrizione nel Runts;
- disciplina l’ammissione degli associati;
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati;
- delibera relativamente all’esclusione degli
Articolo 43. – Convocazione del consiglio direttivo in forma collegiale
Il consiglio direttivo è convocato in forma collegiale dal Presidente, per sua iniziativa o per richiesta di almeno un terzo dei componenti. La richiesta deve indicare gli argomenti da trattare, che il Presidente inserirà tra i punti all’ordine del giorno.
La comunicazione della convocazione del consiglio direttivo in forma collegiale deve avvenire con almeno 7 giorni di preavviso a mezzo e-mail spedita al recapito risultante dal libro degli associati a tutti gli altri membri del consiglio direttivo. Tale comunicazione deve inoltre essere pubblicizzata con grande risalto a tutti gli associati. La convocazione deve riportare in allegato l’ordine del giorno. Qualsiasi documento debba essere sottoposto a votazione durante il consiglio direttivo deve essere fornito ai consiglieri contestualmente alla pubblicazione della convocazione. Articolo 44. – Delibere del consiglio direttivo
Le riunioni in forma collegiale sono presiedute dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente o da un membro nominato dai presenti.
Il consiglio direttivo è regolarmente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti, e delibera a maggioranza dei presenti. Non è ammesso il voto per delega.
In caso di parità la decisione è rimessa a chi presiede il consiglio direttivo.
Articolo 45. – Partecipazione degli associati alle riunioni del consiglio direttivo
Le sedute collegiali del consiglio direttivo sono aperte a tutti gli associati, che possono partecipare in qualità di uditori senza diritto di voto o di consultazione.
L’associato che intenda partecipare deve darne comunicazione al Presidente, in forma libera, con almeno un giorno di preavviso rispetto a quello in cui il consiglio direttivo è stato convocato.
Il Presidente o almeno 2 consiglieri possono anche invitare uno o più associati in qualità di consulenti relativamente ad uno o più punti all’ordine del giorno. I consulenti partecipano liberamente al dibattito in consiglio direttivo limitatamente ai relativi punti all’ordine del giorno. Non hanno tuttavia diritto di voto.
Articolo 46. – Richiesta di informazioni sull’attività
Tutti gli associati hanno diritto di essere informati sulle attività dell’associazione e controllarne l’andamento. Qualora un associato intenda richiedere informazioni sull’andamento dell’associazione o su una specifica attività al consiglio direttivo, dovrà formularne richiesta in forma libera ad uno dei suoi membri. Sarà onere del consiglio direttivo fornire ogni informazione utile all’associato entro 30 giorni dalla richiesta, nelle modalità che riterrà più opportune.
Articolo 47. – Comunicazioni al consiglio direttivo
Salva diversa disposizione dello statuto o del presente regolamento, la comunicazione effettuata ad uno qualunque dei membri del consiglio direttivo si intende effettuata a tutto il consiglio direttivo.
Sarà cura del consigliere cui la comunicazione è effettuata provvedere agli adempimenti che dalla comunicazione sono conseguenti oppure informare con la massima celerità gli altri membri del consiglio direttivo.
Salvo diversa disposizione dello statuto o del presente regolamento, le comunicazioni sono effettuate in forma scritta e possono essere consegnate a mano o a mezzo posta, tramite raccomandata A/R.
Parte VIII
Il collegio dei probiviri
Articolo 48. – Compiti del collegio dei probiviri
Il collegio dei probiviri, ove nominato, ha i seguenti compiti:
- vigilare sull’operato del Presidente e del consiglio direttivo, ed informare tempestivamente gli associati in caso di comportamenti contrari allo spirito dell’associazione;
- vigilare sulla tenuta dei libri sociali;
- deliberare sulle controversie tra gli associati ad esso rimesse dall’assemblea degli associati o dal consiglio direttivo;
- formulare pareri non vincolanti, se richiesto dall’assemblea degli associati o dal consiglio
Un componente del collegio dei probiviri può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere ai membri del consiglio direttivo notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Il consiglio direttivo deve fornire tali informazioni con la massima celerità.
Il collegio dei probiviri ha il potere di convocare l’assemblea degli associati ogniqualvolta lo ritenga necessario.
Articolo 49 – Convocazione del collegio dei probiviri in forma collegiale
Il collegio dei probiviri è convocato da uno qualunque dei propri membri.
La comunicazione della convocazione del collegio dei probiviri deve avvenire con almeno 7 giorni di preavviso a cura di chi convoca la riunione, a mezzo e-mail spedita al recapito risultante dal libro degli associati a tutti gli altri membri del collegio dei probiviri. La convocazione deve riportare in allegato l’ordine del giorno e qualsiasi documento debba essere sottoposto a votazione durante la seduta del collegio.
Articolo 50. – Delibere del collegio dei probiviri
Il collegio dei probiviri è regolarmente costituito in presenza della maggioranza dei suoi componenti, e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità la decisione è rimessa a di chi presiede il collegio, che dev’essere nominato tra i presenti all’inizio della riunione. Non è ammesso il voto per delega.
Articolo 51. – Partecipazione degli associati alle riunioni del collegio dei probiviri
Le sedute del Collegio dei Probiviri sono ristrette ai soli membri, fatta salva la possibilità da parte di uno qualunque dei probiviri di convocare uno o più associati per essere ascoltati. Inoltre, gli associati direttamente coinvolti dalle decisioni del collegio posso richiedere di essere ascoltati prima che il collegio si pronunci.
Articolo 52. – Comunicazioni al collegio dei probiviri
Salva diversa disposizione dello statuto o del presente regolamento, la comunicazione effettuata ad uno qualunque dei membri del collegio dei probiviri si intende effettuata a tutto il collegio dei probiviri.
Sarà cura del membro del collegio cui la comunicazione è effettuata provvedere agli adempimenti che dalla comunicazione sono conseguenti oppure informare con la massima celerità gli altri membri del collegio dei probiviri.
Salvo diversa disposizione dello statuto o del presente regolamento, le comunicazioni sono effettuate in forma scritta e possono essere consegnate a mano o a mezzo posta, tramite raccomandata A/R.
Parte IX
L’organo di controllo
Articolo 53. – Compiti dell’organo di controllo
L’organo di controllo, ove nominato:
- vigila sull’osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all’articolo 14 del D.Lgs. 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.
Un componente dell’organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere ai membri del consiglio direttivo notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Il consiglio direttivo deve fornire tali informazioni con la massima celerità.
L’organo di controllo ha il potere di convocare l’assemblea degli associati ogniqualvolta lo ritenga
necessario.
Articolo 54. – Comunicazioni all’organo di controllo
Salva diversa disposizione dello statuto o del presente regolamento, la comunicazione effettuata ad uno qualunque dei membri dell’organo di controllo, se costituito in forma collegiale, si intende effettuata a tutto l’organo di controllo.
Sarà cura del membro dell’organo di controllo cui la comunicazione è effettuata provvedere agli adempimenti che dalla comunicazione sono conseguenti oppure informare con la massima celerità gli altri membri dell’organo di controllo.
Salvo diversa disposizione dello statuto o del presente regolamento, le comunicazioni sono effettuate in forma scritta e possono essere consegnate a mano o a mezzo posta, tramite raccomandata A/R.
Parte X
L’organo di revisione
Articolo 55. – Compiti dell’organo di revisione
L’organo di revisione monocratico, costituito da un singolo revisore legale e nominato nei casi e nei modi previsti dall’articolo 31 del D.Lgs. 117/2017, svolge per l’associazione la revisione dei conti annuali e dei conti consolidati effettuata in conformità alle disposizioni del D.Lgs 39/2010.
Parte XI
Bilancio dell’associazione
Articolo 56. – Bilancio dell’associazione
Il bilancio di esercizio dell’associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E’ redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l’andamento economico e finanziario dell’associazione.
Articolo 57. – Approvazione della bozza di bilancio
Il consiglio direttivo, unito in forma collegiale, predispone ed approva la bozza del bilancio di esercizio da portare all’attenzione dell’assemblea entro due mesi dalla conclusione di ciascuna annualità.
Articolo 58. – Bilancio previsionale e programmazione economica dell’esercizio
Unitamente alla bozza di bilancio per l’annualità appena conclusa, il consiglio direttivo predispone il bilancio previsionale dell’esercizio in corso, ed ogni ulteriore documento che ritenga utile alla programmazione economica dell’esercizio.
Il bilancio previsionale ed i documenti di programmazione economica dell’esercizio devono essere presentati all’assemblea a cura del consiglio direttivo, ma non sono oggetto di votazione e non sono vincolanti per il consiglio direttivo.
Articolo 59. – Assemblea degli associati per l’approvazione del bilancio di esercizio L’assemblea degli associati che approva il bilancio di esercizio è un’assemblea ordinaria tenuta a norma dell’articolo 22.
Tale assemblea deve tenersi al più tardi entro quattro mesi dal termine di ciascun esercizio. All’avviso di convocazione di tale assemblea dev’essere allegata la bozza di bilancio dell’anno appena concluso, il bilancio previsionale per l’esercizio in corso ed ogni altro documento approvato dal consiglio direttivo per la programmazione economica dell’esercizio.
L’assemblea degli associati vota sull’approvazione del bilancio di esercizio. Sulle delibere di approvazione del bilancio i membri del consiglio direttivo non hanno diritto di voto.
Qualora l’assemblea sia regolarmente costituita ma non vi siano associati votanti, ad esempio in caso di partecipazione all’assemblea in seconda convocazione dei soli membri del direttivo o in caso di astensione di tutti gli associati con diritto di voto, il bilancio di esercizio si intende comunque approvato.
Articolo 60. – Deposito presso il Registro unico nazionale del terzo settore
E’ onere del consiglio direttivo provvedere al deposito del bilancio di esercizio presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.
Parte XII
Libri sociali
Articolo 61. – Libro degli associati
Il libro degli associati è tenuto a cura del consiglio direttivo. Il Presidente si occupa del suo aggiornamento e della sua conservazione ma può incaricare, previo consenso, un altro membro del consiglio direttivo di provvedere a tale compito.
Esso deve essere aggiornato entro 15 giorni da quando si ha notizia di ciascuna variazione.
Articolo 62. – Libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee
Il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee è tenuto a cura del consiglio direttivo. Il Presidente si occupa del suo aggiornamento e della sua conservazione ma può incaricare, previo consenso, un altro membro del consiglio direttivo di provvedere a tale compito.
Esso deve essere aggiornato entro 15 giorni da qualsiasi adunanza assembleare. Vi dev’essere
trascritta copia di ogni documento sottoposto al vaglio dell’assemblea.
Unitamente al libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee vanno conservati l’elenco delle presenze di ogni assemblea e le eventuali deleghe.
Articolo 63. – Libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo
Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo è tenuto a cura del consiglio direttivo. Il Presidente si occupa del suo aggiornamento e della sua conservazione ma può incaricare, previo consenso, un altro membro del consiglio direttivo di provvedere a tale compito. Esso deve essere aggiornato entro 15 giorni da qualsiasi adunanza del consiglio direttivo.
Articolo 64. – Libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio dei probiviri
Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio dei probiviri è istituito alla prima nomina del collegio dei probiviri. Esso è tenuto a cura del collegio dei probiviri, che assegna la responsabilità ad uno dei suoi membri. Qualora il collegio dei probiviri non sia nominato ed il libro sia stato istituito, esso è conservato a cura del consiglio direttivo, nella persona del Presidente o di un membro del consiglio direttivo dallo stesso nominato, previo consenso.
Esso deve essere aggiornato entro 15 giorni da qualsiasi adunanza del collegio dei probiviri.
Articolo 65. – Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo di controllo
Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo di controllo è istituito alla prima nomina dell’organo di controllo. Esso è tenuto a cura del dell’organo di controllo, che se istituito in forma collegiale assegna la responsabilità ad uno dei suoi membri. Qualora l’organo di controllo non sia nominato ed il libro sia stato istituito, esso è conservato a cura del consiglio direttivo, nella persona del Presidente o di un membro del consiglio direttivo dallo stesso nominato, previo consenso.
Esso deve essere aggiornato entro 15 giorni da qualsiasi adunanza dell’organo di controllo.
Articolo 66. – Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo di revisione
Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo di revisione è istituito alla prima nomina dell’organo di revisione. Esso è tenuto a cura dell’organo di revisione. Qualora l’organo di revisione non sia nominato ed il libro sia stato istituito, esso è conservato a cura del consiglio direttivo, nella persona del Presidente o di un membro del consiglio direttivo dallo stesso nominato, previo consenso.
Esso deve essere aggiornato entro 15 giorni da qualsiasi adunanza dell’organo di revisione.
Articolo 67. – Registro dei volontari
Il registro dei volontari è tenuto a cura del consiglio direttivo.
Il Presidente si occupa del suo aggiornamento e della sua conservazione ma può incaricare, previo consenso, un altro membro del consiglio direttivo di provvedere a tale compito.
Esso deve essere aggiornato entro 15 giorni da qualsiasi variazione.
Articolo 68. – Consultazione dei libri sociali
Tutti gli associati in regola con il versamento della quota associativa hanno il diritto di esaminare i libri sociali, formulando per iscritto apposita richiesta al consiglio direttivo o, eventualmente, all’organo incaricato di conservare tali libri.
I libri sociali devono essere messi a disposizione dell’associato richiedente entro 30 giorni dalla consegna della richiesta. L’associato può richiedere, a proprie spese, una copia dei libri sociali o di parti di essi.
Articolo 69. – Presa in consegna dei libri sociali
Alla nomina di un nuovo Presidente, il Presidente uscente provvede a consegnargli con la massima celerità i libri sociali tenuti e conservati a cura del consiglio direttivo.
Alla decadenza del collegio dei probiviri, dell’organo di controllo e dell’organo di revisione, tali organi provvedono a consegnare con la massima celerità i propri libri sociali al Presidente, che avrà eventualmente cura di consegnarli, sempre con la massima celerità, al nuovo organo, se ricostituito.
Parte XIII
Modifiche dello statuto e del regolamento interno
Articolo 70. – Delibera di modifica dello statuto
Le modifiche dello statuto sono deliberate dall’assemblea degli associati, riunita in assemblea straordinaria (articolo 23), salvo diversa disposizione di legge.
L’assemblea straordinaria per la modifica dello statuto è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli associati, in proprio o per delega, anche in seconda convocazione, e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in proprio o per delega.
All’avviso di convocazione dev’essere allegata copia dello statuto con le modifiche proposte.
L’assemblea degli associati può accettare in tutto o in parte le modifiche proposte, può proporne di nuove oppure può rifiutarle.
In caso di modifica allo statuto il Segretario, o in sua assenza il consiglio direttivo, provvede a trascrivere il nuovo statuto sul libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, assieme al verbale dell’assemblea che ha deliberato la modifica, entro 15 giorni dalla delibera. E’ onere del consiglio direttivo provvedere a tutti gli adempimenti amministrativi conseguenti alla modifica dello statuto.
Articolo 71. – Delibera di modifica del regolamento interno
Le modifiche del regolamento interno sono deliberate dall’assemblea degli associati, riunita in assemblea ordinaria (articolo 22), salvo diversa disposizione di legge.
All’avviso di convocazione dev’essere allegata copia del regolamento con le modifiche proposte. L’assemblea degli associati può accettare in tutto o in parte le modifiche proposte, può proporne di nuove oppure può rifiutarle.
In caso di modifica al regolamento interno il Segretario, o in sua assenza il consiglio direttivo, provvede a trascrivere il nuovo regolamento interno sul libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, assieme al verbale dell’assemblea che ha deliberato la modifica, entro 15 giorni dalla delibera.
E’ onere del consiglio direttivo provvedere a tutti gli adempimenti amministrativi conseguenti alla modifica del regolamento interno.
Parte XIV
Scioglimento dell’associazione
Articolo. 72 – Delibera di scioglimento
Lo scioglimento dell’associazione può essere deliberato unicamente dall’assemblea degli associati, riunita in assemblea straordinaria (articolo 23), salvo diversa disposizione di legge. La delibera deve essere presa con il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati, in proprio o per delega.
L’assemblea degli associati delibera a quale ente intende destinare il patrimonio dell’associazione, ai sensi dell’articolo 9 del D.Lgs.117/2017 e dell’articolo 31 dello statuto.
Articolo 73. – Liquidatori
Qualora l’assemblea degli associati deliberi lo scioglimento dell’associazione, l’assemblea stessa provvederà immediatamente a nominare uno o più liquidatori. I liquidatori hanno la rappresentanza dell’associazione e curano l’ordinaria amministrazione fintantoché non viene perfezionato lo scioglimento. I liquidatori hanno il compito di dismettere il patrimonio associativo o eventualmente assicurarsi che le risorse dell’associazione siano messe nella disponibilità dell’ente beneficiario.
I liquidatori provvedono anche ai necessari adempimenti amministrativi legati allo scioglimento
dell’associazione.
Parte XV
Disposizioni finali
Articolo 74. – Disposizioni finali
Per quanto non è previsto dallo statuto e dal presente regolamento, si fa riferimento alle norme vigenti in materia ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico.